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massifelix
automodellante
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Inserito il - 10/02/2013 : 13:41:14
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Si,anch'io sapevo fosse facoltativa la provincia,e poi non ho mai sentito di gente multata per questo motivo,credo sia una cosa inesatta quella detta da Namiluda
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Modificato da - massifelix in data 10/02/2013 13:43:49 |
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cop
automodellandonissimo
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Inserito il - 10/02/2013 : 14:26:15
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Assolutamente non c'è sanzione per la mancanza della provincia: è del tutto facoltativa. E' "un'indicazione", per soddisfare chi si sentiva orfano delle provincie, ma non fa parte della targa vera e propria, che è costituita solo dai sette caratteri neri.
Riguardo all'anno, la proposta di legge prevedeva l'apposizione dell'anno di immatricolazione, e poi l'anno della revisione, tipo bollino TUV in Germania... Ovviamente poi tutto è stato tralasciato, in perfetto Italian Style...
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pulce
automodellantino
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Inserito il - 10/02/2013 : 17:44:22
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Credo anche io che non vi sia alcun obbligo.
In compenso mi è capitato di vedere auto d'epoca "ritargate" con le targhe attualmente in uso e che avevano sulla targa l'adesivo con l'anno di prima immatricolazione... in questi casi dal mio punto di vista non è male l'idea di rendere pubblico l'anno.
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Lancia1971
automodellandonissimo
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Inserito il - 10/02/2013 : 22:33:59
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| pulce ha scritto:
Credo anche io che non vi sia alcun obbligo.
In compenso mi è capitato di vedere auto d'epoca "ritargate" con le targhe attualmente in uso e che avevano sulla targa l'adesivo con l'anno di prima immatricolazione... in questi casi dal mio punto di vista non è male l'idea di rendere pubblico l'anno.
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Quoto. Anche se ancora presto, vedere il '99 sulle targhe della Seicento di famiglia mi trasmette un inizio di "vintage". Sarà forse l'immatricolazione risalente allo scorso millennio?
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dr_zicky
automodellandonissimo
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Inserito il - 10/02/2013 : 22:52:45
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| cop ha scritto:
Assolutamente non c'è sanzione per la mancanza della provincia: è del tutto facoltativa. E' "un'indicazione", per soddisfare chi si sentiva orfano delle provincie, ma non fa parte della targa vera e propria, che è costituita solo dai sette caratteri neri.
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Non esiste sanzione se non è presente la provincia, caso contrario invece se è presente ma non corrisponde a quella di residenza....c'è una sanzione per questo purtroppo, pagai nel 2003 una multa di 19,95 fatta dalla polizia stradale
Invece non so se anche voi avete notato a proposito di auto d'epoca, alcune che sono ritargate con codici alfanumerici attuali, ma hanno la targa quadrata, sfondo nero e caratteri bianchi, come quelle fino al 1975..... ma sono ufficiali rilasciate dalla motorizzazione oppure sono repliche che si possono utilizzare nei raduni ma non sono omologate alla circolazione?
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Lancia1971
automodellandonissimo
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Inserito il - 10/02/2013 : 23:19:46
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No, mai viste queste targhe, puoi postare una foto? Comunque, credo non possano circolare su strade pubbliche. Non mi spiegherei, in tal caso, l'esistenza di tante auto d'epoca con le targhe attuali.
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dr_zicky
automodellandonissimo
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Inserito il - 10/02/2013 : 23:42:55
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Certo, posto questa che feci ad una fiera di auto d'epoca qui a Roma tempo fa
si vede solo l'anteriore ma si capisce che il codice alfanumerico risale più o meno al 2000, se immatricolata a Roma, mentre lo stile della targa è anni 60/70, siccome ne ho viste anche circolare con queste targhe così, mi è venuto il dubbio se sono illegali o no..
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massifelix
automodellante
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Inserito il - 11/02/2013 : 00:31:35
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Mai visto né sentito nulla di simile,dovrebbe intervenire qualche modellante appassionato di auto d'epoca in scala 1:1; devo invece dire che molte auto d'epoca che ho visto io hanno la targa che inizia con ZA, che poi in base al modello si può trovare o in forma quadrata o in forma rettangolare.Qui ci inoltriamo in un altro argomento perché la targa ZA se non erro è la targa da destinare agli autocarri,ma l'ho vista anche sulle auto d'epoca,come già detto.Inoltre,l'ho vista sui camion,sia su camion vetusti ritargati,quali ad esempio L'OM Leoncino o il Fiat 615,sia,lo giuro,su camion moderni.Inoltre,io abito in una zona nota in tutta Italia per la presenza di militari americani,che è la zona di Vicenza,e nella zona di Vicenza le targhe ZA sono utilizzate dalle automobili dei militari americani.Credo si tratti di una misura antiterrorismo,per non dare nell'occhio,anche se onestamente una DOdge Charger o una Ford Mustang targate ZA e con a bordo personaggi che sono chiaramente americani al 100% non passano inosservati,ragion per cui secondo me conveniva a tutti i militari americani adottare delle targhe italiane "normali",cosa che comunque alcune automobili di militari americani possiedono.Una volta invece,gli americani avevano le targhe di formato americano con scritto AFI(American Force Italy).
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Jack_1.24
automodellantone
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Inserito il - 11/02/2013 : 03:33:17
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Le targhe "ZA" sono semplicemente quelle che, posteriormente, sono quadrate. Possono essere montate sia su autocarri che su auto "normali"; capita di vedere anche vecchie auto con l'alloggiamento posteriore per targhe quadrate (es. Renault 4) ritargate ZA. Ricordo di aver visto qualche mese fa una "ZB"; dopo più di 10 anni si è passati alla lettera successiva.
Le targhe moderne ma in "vecchio stile", come quelle dell'alfa romeo giulietta spider postata sopra, sono semplicemente delle targhe adatte per manifestazioni e radui, e non potrebbero circolare su strada. Infatti sono prive del "timbro" della Repubblica italiana tra il secondo ed il terzo carattere. Vengono montate su vecche auto perchè quelle moderne a bande blu, o anche quelle anonime senza bande blu, stonerebbero esteticamente. Ad autonotoretrò c'era lo stand di una ditta che produce queste targhe moderne in "vecchio stile"; ci sono anche in stile inglese, italiano dei tempi del regno d'italia, francese...
Ricordo anche io qualche targa "AFI", vicino a Pisa; ma mi pare che stia a significare "Allied forces in italy".
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pulce
automodellantino
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Inserito il - 11/02/2013 : 14:10:34
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Già che siamo in argomento... qualcuno di voi sa qualcosa in merito a quanto previsto dai commi n. 3-bis e n. 8 dell'art. 100 del D. lgs n. 285/1992 (Codice della Strada)?
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Art. 100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (1) (2)
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.
3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a piu' di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprieta', costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facolta' di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione. (3)
4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
6. (soppresso)
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata gia' utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo e' consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo: a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione; b) la collocazione e le modalità di installazione; c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. (4)
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886 a euro 7.546. (4)
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 94. (4)
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Vedi da art. 256 ad art. 263 reg. cod. strada. (2) Articolo così modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120. (3) Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento da emanare antro dodici mesi dalla dta di entrata in vigore della Legge 29 luglio 2010, n. 120.(4) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010
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P.S.
per la cronaca, la Legge n. 120/2010 è entrata in vigore in data 13.08.2011 (e anche il relativo Regolamento mi risulta esser stato emanato), ma non vi ho trovato alcun riferimento/modifica per quanto riguarda l'art. 100 del D. lgs n. 285/1992.
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sebloeb
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Inserito il - 11/02/2013 : 15:08:50
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la targa ZA confermo e si chiama "quadrotta". le targhe nere con numerazion e recente sono effettivamente rirpoduzioni,si trovano anche alle mostre scambio,te le fanno li su richiesta.
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cop
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Lancia1971
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Inserito il - 11/02/2013 : 18:22:51
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@ dr_zicky: pensavo che queste targhe fossero modificate al PC, ma possono circolare?
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Jack_1.24
automodellantone
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Inserito il - 11/02/2013 : 19:32:36
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ho già risposto io nel mio ultimo post. No, non possono circolare; io in verità non ho mai visto nessuna auto circolare con quelle targhe.
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dr_zicky
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Inserito il - 11/02/2013 : 20:35:12
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Grazie per avermi chiarito questo dubbio, in effetti mi pareva strano che fossero legali, però non avendo mai trovato informazioni al riguardo ero rimasto con il dubbio...comunque qualcuna l'ho vista circolare con queste targhe, però visto che è illegale, è abbastanza sciocco rischiare un sequestro e magari anche una denuncia solo per un fattore estetico...
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giu-se-ppe
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Inserito il - 24/02/2013 : 11:40:42
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diversi anni fa mi capitò di vedere almeno 6 - 7 Fiat Uno II serie quelle dall'89 in poi con targa nera.
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Lancia1971
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Inserito il - 24/02/2013 : 12:17:53
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Erano delle Uno prima serie ristilizzate artigianalmente coi particolari della seconda. Anch'io ne vidi qualcuna ai tempi.
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